STATUTO 2018
Articolo 1 - Sede
E' costituita con sede in 00148 Roma, Via della Magliana 872/B-874, l'A.F.A.C. - ASSOCIAZIONE FUNZIONARI AVIAZIONE CIVILE.
Gli organi locali della Associazione hanno sede nelle città stabilite dal Comitato Esecutivo.
Articolo 2 - Scopi della Associazione
L’Associazione non ha finalità di lucro.
L'AFAC è un sindacato nazionale indipendente che opera anche come FEDERAZIONE NAZIONALE QUADRI DELL'AVIAZIONE CIVILE.
L'Associazione si propone di:
a) curare gli interessi economici e professionali degli Associati facendo ricorso a tutti i mezzi riconosciuti dalla legge;
b) discutere, negoziare, firmare e gestire contratti e/o gli accordi collettivi di lavoro;
c) promuovere iniziative di carattere tecnico, culturale e giuridico per la valorizzazione dei Quadri e dei lavoratori associati;
d) perseguire un adeguato, costante miglioramento delle condizioni di lavoro e dei rapporti con le aziende e realizzare un sempre più alto livello professionale dei Quadri e dei lavoratori associati;
e) favorire l'aggregazione unitaria di tutti i Quadri operanti nell'Aviazione Civile;
f) cooperare con altri organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi in toto o in parte simili, anche attraverso accordi di collaborazione/o affiliazione.
g) promuovere il benessere degli Associati e dei loro familiari attraverso la erogazione di servizi sociali, quali la stipula di polizze assicurative e/o previdenziali integrative, nonché la contrattazione di agevolazioni di viaggio con le Compagnie del trasporto aereo.
A tal fine l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolgere le seguenti attività:
• Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, proiezioni di film e documenti culturali o comunque di interesse per i soci;
• Attività associativa: incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;
• Attività editoriale: creazione / gestione di sito Web per informativa Associati e divulgativa attività.
Articolo 3 – Indipendenza della Associazione
L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. L’Associazione è apartitica ed è fondata sul principio dell’assoluta indipendenza ed autonomia del sindacalismo nei confronti dello Stato, dei Partiti e dei Gruppi politici. L’AFAC può aderire ad altre Associazioni e/o organizzazioni di tipo federativo nazionali ed internazionali e sottoscrivere specifici protocolli federativi o di affiliazione, con organizzazioni che abbiano caratteristiche e finalità coerenti con il presente Statuto.
Articolo 4 - Organi della Associazione
Gli Organi della Associazione sono:
a) il Congresso;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente;
e) Rappresentanze Sindacali Aziendali (RR.SS.AA.);
f) il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Articolo 5 – Associati
Possono aderire alla Associazione tutti i dipendenti di Compagnie Aeree, di Enti di Gestione Aeroportuale e di Enti che operano nell'ambito dell'Aviazione Civile, ai quali sia attribuito uno dei primi livelli dei contratti collettivi di lavoro (categoria Quadri) ovvero appartenenti a qualsiasi categoria prevista dal CCNL purché esplichino il lavoro con:
a) funzioni di responsabilità in rappresentanza dell'Azienda o dell'Ente;
e/o
b) funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori con mansioni di significativa complessità;
e/o
c) funzioni tecniche o amministrative di rilevanti caratteristiche professionali.
Possono restare o essere iscritti, su domanda, i dipendenti pensionati. Inoltre possono essere iscritti, su domanda, i diretti familiari di Associati deceduti e, su presentazione di un Associato, persone che, pur non avendo i requisiti sopraddetti, desiderano usufruire soltanto delle polizze assicurative e dei servizi in convenzione; tali persone verranno iscritte in qualità di "SOSTENITORI", senza diritto di voto e di ricoprire cariche sociali.
Con la sottoscrizione del modulo di adesione si intendono accettate tutte le norme dello Statuto.
La qualifica di Associato si assume al momento dell'accettazione della domanda ed ha validità fino al termine dell'anno solare.
Per gli anni successivi è tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non vengano rassegnate le dimissioni entro il 30 settembre dell'anno precedente, nel qual caso l'Associato è comunque tenuto al pagamento della quota associativa fino alla scadenza dell'anno solare in corso.
Eventuali dimissioni immediate possono essere accettate dal Comitato Esecutivo per casi eccezionali.
Articolo 6 - Cessazione della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per espulsione;
d) per inosservanza e comportamento contrario allo Statuto ed alle delibere degli Organi Istituzionali AFAC.
Articolo 7 - Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari nei confronti di un Associato devono essere regolate come segue:
a) la richiesta di procedimento, motivata, deve essere avanzata, per iscritto, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente, i quali, in considerazione dei fatti, deliberano la trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri per l'adozione dell'eventuale provvedimento. Fa eccezione l’espulsione per reiterata morosità, che può essere decretata direttamente dalla Presidenza, con successiva comunicazione al Comitato Esecutivo.
b) nel caso di richiesta avverso un membro del Comitato Esecutivo gli atti dovranno essere trasmessi, comunque e tempestivamente, dal Presidente al Collegio dei Probiviri per l'espletamento dell'iter previsto.
c) per fatti di particolare gravità il Comitato Esecutivo, nell'attivare il Collegio dei Probiviri, può contemporaneamente provvedere alla sospensione cautelativa dell’Associato da ogni carica ricoperta.
d) il Collegio dei Probiviri, entro 10 gg. dalla ricezione degli atti, ha facoltà di convocare l'interessato per ascoltarne le argomentazioni. Assume quindi le proprie decisioni dandone immediata conoscenza per iscritto all'interessato, al Presidente ed al Comitato Esecutivo.
I provvedimenti che possono essere presi dal Collegio dei Probiviri sono:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) gli associati deferiti ai Probiviri, nei confronti dei quali siano stati presi provvedimenti disciplinari, perdono il diritto di voto e di concorrere alle cariche associative.
4) espulsione dall'Associazione.
Articolo 8 – Assemblee
Possono essere indette, in base alla legge 300/70, Assemblee Generali.
L'Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi degli iscritti all'Associazione.
Articolo 9 – Congresso
Il Congresso è costituito dai delegati per zona, dai membri del Consiglio Direttivo, dai membri del Comitato Esecutivo e dalle RR.SS.AA. Il Congresso viene convocato dal Presidente, in via ordinaria, ogni cinque anni e, in via straordinaria, su delibera del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei membri del Congresso. Nel Congresso non possono essere eletti membri con oltre 75 anni e/o legati tra di loro da rapporti di parentela diretta.
Compiti del Congresso sono:
a) deliberare in ordine alla relazione del Comitato Esecutivo;
b) determinare le linee generali politico- sindacali della Associazione;
c) ratificare le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Comitato Esecutivo;
d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
f) eleggere il Presidente;
h) eleggere il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
i) ratificare le cooptazioni proposte dal Comitato Esecutivo ed approvate dal Consiglio Direttivo.
l) a fronte di comprovate ragioni il Congresso può deliberare la prorogatio delle cariche sociali Il Congresso può anche deliberare su qualsiasi altro argomento e/o mozione scritta purché proposti da almeno un terzo dei presenti, deleghe comprese.
Articolo 10 – Gestione del Congresso
Il Congresso, sia ordinario che straordinario, deve essere convocato per iscritto dal Presidente dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante affissione della convocazione nelle bacheche sindacali con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno.
Il Congresso sia ordinario che straordinario è valido in prima convocazione con la presenza, deleghe comprese, di almeno due terzi dei componenti; in seconda convocazione con la presenza, deleghe comprese, di almeno un quinto dei componenti. Solo gli RSA possono avere deleghe, per un massimo di tre ciascuno, pur che siano di altre RR.SS.AA.
Al Congresso possono presenziare senza diritto di voto i membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nonché su invito, altri Associati o membri di altre Associazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali.
Di ogni Congresso deve essere redatto verbale, letto ed approvato dai partecipanti e firmato dal Presidente; i Verbali devono essere custoditi presso la sede dell’Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati.
Articolo 11– Delibere
Le delibere del Congresso sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, deleghe comprese, per alzata di mano: si può procedere alla votazione per scrutinio segreto oppure per appello nominale su richiesta scritta di almeno un terzo dei presenti o del Presidente.
Articolo 12 - Ratifica delle modifiche allo Statuto
I partecipanti al Congresso aventi diritto al voto possono ratificare eventuali modifiche al presente Statuto deliberate dal Comitato Esecutivo.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e da quattro membri eletti dal Congresso per un numero totale di nove membri, estensibile a quindici attraverso l’istituto della cooptazione. Esso viene convocato dal Presidente della Associazione:
a) in via ordinaria, una volta l'anno, su delibera del Comitato Esecutivo, entro il 30 giugno;
b) in via straordinaria, su delibera del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
b) determinare l'ammontare della quota associativa;
c) autorizzare spese straordinarie non previste in bilancio, su proposta motivata dal Comitato Esecutivo;
d) promuovere ogni azione necessaria alla esecuzione delle delibere del Congresso ed al proseguimento degli scopi della Associazione;
e) verificare l'operato del Comitato Esecutivo;
f) ratificare eventuali nomine di RSA o cooptazioni effettuate dal Comitato Esecutivo;
g) indicare una rosa di nomi di associati da presentare al Congresso per la elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
h) cooptare nelle cariche vacanti del Consiglio Direttivo associati su proposta del C.E. salvo ratifica del Congresso;
i) cooptare fino alla concorrenza di dodici membri associati su proposta del Comitato Esecutivo salvo ratifica del Congresso.
Nel corso delle riunioni si può discutere su argomenti non indicati in o.d.g., ma non deliberare, a meno che non siano presentate mozioni scritte avallate da almeno un terzo dei presenti.
Nel Consiglio Direttivo non possono essere eletti membri con età superiore ai 75 anni.
Articolo 14 – Gestione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, per iscritto, dal Presidente almeno dieci giorni prima della data prefissata per la prima convocazione, con l’indicazione del giorno, dell’ora del luogo e dell’Ordine del Giorno mediante affissione nelle bacheche sindacali. Le convocazioni saranno effettuate via breve.
Il Consiglio Direttivo è valido in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano; si può procedere alla votazione per scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei presenti.
Alle riunioni possono presenziare, senza diritto di voto, i componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nonché su invito altri Associati.
Qualora il numero dei membri dimissionari del Consiglio Direttivo superi la metà dei componenti il Presidente della Associazione deve convocare un Congresso straordinario per deliberare in merito alla ricostituzione del Consiglio stesso.
Articolo 15 – Verbale Consiglio Direttivo
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, letto ed approvato dai partecipanti e firmato dal Presidente; i verbali devono essere custoditi presso la sede della Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati.
Articolo 16 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, e quattro membri più due supplenti, tutti eletti dal Congresso e tutti di età inferiore ai 75 anni, per un totale di cinque più due. Esso viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi e/o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei propri membri. Un membro del Comitato Esecutivo può essere considerato decaduto dall'incarico per comprovati e gravi motivi; la relativa proposta di decadenza dall'incarico dovrà essere trasmessa al Collegio dei Probiviri per la valutazione degli aspetti di competenza e attuazione della stessa.
Articolo 17 – Compiti Comitato Esecutivo
Compiti del Comitato Esecutivo sono:
a) coordinare e regolamentare l'attività della Associazione e curare l'esecuzione delle delibere del Congresso e del Consiglio Direttivo;
b) determinare le modalità delle politiche sindacali sulla base delle delibere del Congresso e Consiglio Direttivo;
c) studiare e deliberare eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla ratifica del Congresso, senza possibilità di modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dall’Art. 2.
d) determinare le modalità di attuazione amministrativa, ivi inclusi i poteri di firma;
e) approvare singoli capitoli di spesa che comportino un onere finanziario per l’Associazione su proposta del Presidente;
f) presentare annualmente al Consiglio Direttivo previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, i bilanci consuntivo e preventivo;
g) assistere gli Associati nei loro rapporti con le Aziende, nei casi di particolare rilevanza;
h) assicurare la giusta applicazione delle norme contrattuali da parte delle Aziende;
i) nominare i rappresentanti della Associazione presso altri organismi;
l) determinare, individuandone i responsabili, le aree di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività della Associazione con particolare riferimento alla attività sindacale e amministrativa;
m) nominare i consulenti e fissarne il rapporto sotto il profilo contrattuale/economico su proposta del Presidente;
n) affidare incarichi o costituire gruppi di lavoro per problemi specifici su proposta del Presidente;
o) nominare la commissione per partecipare alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro;
p) nominare le RR.SS.AA. su proposta del Presidente;
q) cooptare nelle cariche vacanti del Comitato Esecutivo membri del Consiglio Direttivo o del Congresso e in caso di indisponibilità anche semplici associati su proposta del Presidente;
r) indicare nominativi di associati per la copertura di altri incarichi sindacali su proposta del Presidente;
s) attuare la copertura di eventuali cariche vacanti del Consiglio Direttivo attivando l’istituto della cooptazione.
t) nominare una persona titolata a subentrare al Presidente, in caso di una sua prolungata e comprovata assenza, con potere di firma limitatamente al periodo dell'assenza. Tale persona mantiene eventuali cariche sociali ricoperte e riporta direttamente al C.E. il rendiconto delle operazioni effettuate.
Tutte le nomine e le cooptazioni operate dal Comitato Esecutivo sono soggette ad approvazione del Consiglio Direttivo ed alla ratifica del Congresso.
Articolo 18 – Riunioni Comitato Esecutivo
La prima riunione del Comitato Esecutivo deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla elezione dei cinque membri da parte del Congresso. Il Comitato Esecutivo deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente via breve oppure su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei propri membri. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti su cinque. Non sono ammesse deleghe.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano; si può procedere alla votazione per scrutinio segreto su richiesta di almeno due terzi dei presenti o del Presidente. Alle riunioni possono presenziare senza diritto di voto, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nonché, su invito, altri Associati.
Articolo 19 – Verbali Comitato Esecutivo
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, letto ed approvato dai partecipanti e firmato dal Presidente; i Verbali devono essere custoditi presso la sede dell’Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati.
Articolo 20 - Presidente
Il Presidente è, a tutti gli effetti, il rappresentante legale della Associazione, ad esso compete la legittimazione processuale attiva e passiva. Rappresenta l’Associazione nei confronti di Enti ed Organismi esterni, ivi incluse altre Associazioni di Quadri e/o Funzionari. Può ricoprire, assumere o avere già eventuali altri incarichi presso Organismi esterni, e comunque sempre a tutela degli interessi della Associazione.
Articolo 21 – Elezioni del Presidente
Il Presidente viene eletto dal Congresso tra i propri membri a maggioranza semplice dei presenti. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto, salvo il disposto del terzo comma dell’Articolo 28. Presiede il Comitato Esecutivo; il Consiglio Direttivo ed il Congresso. In caso di particolare necessità il Consiglio Direttivo può assegnare, in via transitoria e temporanea, la carica di Presidente anche a persona esterna proveniente dalla categoria.
Articolo 22 – Compiti del Presidente
I particolari compiti del Presidente sono:
a) Curare l’informativa e la comunicazione interna ed esterna;
b) convocare il Comitato Esecutivo e redigere l'Ordine del giorno;
c) convocare il Consiglio Direttivo e redigere l’Ordine del giorno;
d) convocare il Congresso e redigere l’Ordine del Giorno;
e) coordinare tutta l’attività della Associazione nel rispetto delle linee programmatiche approvate dal Congresso;
f) sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo eventuali capitoli di spesa che comportino un onere finanziario per l’Associazione, al di fuori delle spese correnti approvate nel bilancio preventivo.
g) sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo eventuali iniziative e/o progetti tesi al consolidamento dell’immagine dell’Associazione.
Articolo 23 – Rappresentanza legale del Presidente
La firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
Articolo 24- Rappresentanze Sindacali Aziendali (RR.SS.AA.)
In conformità all'articolo 19, legge 300/70, possono essere costituite le Rappresentanze Sindacali Aziendali. Le RR.SS.AA. sono nominate dal Comitato Esecutivo e durano in carica fino al successivo rinnovo del Congresso.
Le RR.SS.AA. sono membri del Congresso.
Le RR.SS.AA. hanno il compito di:
a) curare i rapporti tra agli associati ed i rappresentanti del datore di lavoro;
b) accertare l'applicazione dei contratti di lavoro da parte delle Aziende;
c) formulare richieste per accordi aziendali e coordinare tutte le azioni che si rendano necessarie di concerto con il proprio Comitato Esecutivo;
d) curare e diffondere l'informativa con gli associati in accordo con il Comitato Esecutivo.
Articolo 25 - Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della Associazione e l’Organo di controllo amministrativo/contabile della Associazione nei termini previsti dall’Art. 2397 e successivi del Codice Civile, in quanto applicabili. Possono anche essere due Collegi diversi con compiti specifici.
E’ composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un supplente. I membri del Collegio rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo il disposto del terzo comma dell’Articolo 29. Possono essere eletti Membri del Collegio anche non associati.
Il Collegio ha il compito di:
a) controllare la giusta osservanza dello Statuto;
b) dirimere le controversie insorgenti tra Associazione e Associati;
c) può presenziare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo ed al Congresso;
d) adempiere alle funzioni previste dall'articolo 7 del presente Statuto;
e) provvedere alla attuazione della decadenza dall'incarico di un membro di un organismo della Associazione nei termini previsti.
f) analizzare eventuali ricorsi di membri di organi istituzionali sfiduciati dal Comitato Esecutivo.
g) Controlla la gestione amministrativa della Associazione e ne riferisce al Congresso;
h) Cura il rendiconto finanziario ed economico di fine esercizio da consegnare al Comitato Esecutivo che lo sottoporrà alla approvazione del Consiglio Direttivo, nonché la stesura e la relazione di accompagnamento al medesimo.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza ed il voto può essere segreto.
In casi di particolare gravità, il Collegio può agire anche “motu proprio”.
I membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti dal Congresso. Ogni congressista può esprimere quattro preferenze scegliendo tra la rosa dei candidati indicati dal Consiglio Direttivo. Risultano eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; i primi tre sono membri effettivi, il quarto è membro supplente. In caso di parità di voti, prevale l’associato con la maggiore anzianità associativa. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti deve riunirsi entro quindici giorni dalla sua elezione per eleggere il proprio Presidente, a voto palese, e a maggioranza semplice dei componenti.
Articolo- 26 – Riunioni Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
Il Collegio è validamente riunito con la presenza di due terzi dei membri effettivi.
Non sono ammesse deleghe. Le delibere del collegio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano; si può procedere alla votazione per scrutinio segreto su richiesta di almeno due terzi dei presenti. Nel corso delle riunioni si può discutere su argomenti non contenuti nell’ordine del giorno ma non deliberare, a meno che non siano presenti tutti i membri del Collegio.
Articolo 27 – Verbali Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato da tutti i presenti; i verbali devono essere custoditi presso la sede dell’Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati
Articolo 28 - Cariche
Le cariche RR.SS.AA. possono essere ricoperte esclusivamente da associati in attività di servizio.
Le cariche del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo, del Congresso, e degli RSA non sono compatibili con quelle del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Tutti i membri degli organi statutari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, ad esclusione dei dimissionari. Nel caso di incarichi assunti per ricoprire posizioni resesi vacanti durante il quinquennio, essi termineranno alla scadenza prevista per gli altri membri dello stesso organismo. Tutte le cariche sono gratuite e possono decadere con effetto immediato in conseguenza di due assenze consecutive ingiustificate nelle riunioni istituzionali. La decadenza dall'incarico è attuata dal Collegio dei Probiviri su comunicazione del Comitato Esecutivo. Agli associati che svolgono attività e/o incarichi continuativi saranno corrisposti rimborsi spese stabiliti dal Comitato Esecutivo nell'ambito del Bilancio Preventivo. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge.
Articolo 29 – Referendum
I Referendum possono essere indetti dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi degli iscritti.
Articolo 30 – Entrate della Associazione
Le entrate della Associazione sono costituite da:
a) dall’ammontare delle quote versate dagli Associati
b) da eventuali contributi versati dai soci sostenitori e da altre Associazioni
c) da eventuali interessi provenienti dai capitali della Associazione
d) rimborsi spese per prestazione di servizi vari a soci o a terzi
e) da somme provenienti da atti di liberalità quali ad esempio contributi volontari, lasciti e/o donazioni e da qualsiasi altra fonte.
Prima del 13 dicembre di ogni anno il Comitato Esecutivo approva i progetti di Bilancio preventivo provvisorio e stabilisce l’ammontare delle quote di Associazione per l’anno successivo salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
Articolo 31 – Lo scioglimento
L’Associazione può essere sciolta dal Congresso appositamente convocato in seduta straordinaria. La relativa delibera congressuale sarà valida se presa con l’approvazione di almeno i tre quarti dei presenti, deleghe incluse. In questo caso il Comitato Esecutivo deve far effettuare l’inventario dei beni e far redigere un bilancio per la determinazione del patrimonio esistente. Tali documenti, previo controllo e sottoscrizione dei Revisori dei Conti saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo Articolo 32 – Destinazione patrimonio Associazione In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio esistente alla data sarà devoluto ad altra Associazione che persegua scopi analoghi su delibera del Comitato Esecutivo.
Articolo 33
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.
Articolo 34
Il Regolamento Elettorale è allegato al presente Statuto e ne fa parte integrante.
ALLEGATO
REGOLAMENTO ELETTORALE
Articolo 1 - Disposizioni Generali
Tutte le fasi del procedimento elettorale sono aperte solo agli Associati in servizio attivo e/o pensionati del trasporto aereo. Ogni Associato dispone di sette preferenze nella lista dei candidati.
Articolo 2- Votazioni
Le votazioni avvengono per corrispondenza.
Articolo 3 - Procedimento Elettorale Preparatorio
Il Comitato Esecutivo ha l'obbligo di indire le elezioni almeno sessanta giorni prima della scadenza dei mandati.
Le votazioni dovranno pervenire, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla scadenza dei mandati.
Articolo 4 - Comitati Elettorali
Presso la sede della Associazione è costituito il Comitato Elettorale composto dal Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti compresi i membri supplenti e da un membro del Comitato Esecutivo, con funzioni di controllo. I membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, come i Soci Sostenitori (Art. 5, comma ‘c’), non possono candidarsi alle elezioni cui sopra. Il Presidente del Collegio dei Probiviri assume la Presidenza del Comitato Elettorale ed uno dei membri assume le funzioni di Segretario. Il Comitato Elettorale così costituito esegue e dirige tutte le operazioni relative alle votazioni per corrispondenza nonché alla verifica della lista dei candidati aventi diritto.
Il Comitato Elettorale provvede:
a) alla composizione e verifica degli elenchi degli elettori;
b) alla formulazione, stampa, autenticazione delle schede elettorali ed invio;
c) allo spoglio delle schede e alla determinazione della graduatoria degli eletti;
d) alla proclamazione degli Associati eletti quali delegati al Congresso.
Il Comitato Elettorale provvede, altresì, ad espletare tutte le ulteriori operazioni elettorali ad esso demandate dal presente regolamento. Le decisioni sono prese a maggioranza.
Articolo 5 - Modalità delle votazioni
I) Le modalità di votazioni dovranno essere rese note dal Comitato Elettorale.
II) Il numero delle preferenze che ogni elettore può esprimere per i delegati al Congresso sono sette della lista dei delegati eleggibili.
III) Il voto di preferenza si esprime sbarrando cognome e nome del candidato. Se l'elettore esprime più preferenze di quelle previste o se la scheda non è quella predisposta dal Comitato Elettorale o se presenta segni diversi da quelli previsti dal presente regolamento il voto è nullo.
IV) Saranno delegati al Congresso i primi quindici candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze.
V) Il Comitato Esecutivo, per comprovati motivi, può determinare l’elezione al Congresso di un candidato ogni 25 Associati aventi diritto al voto.
Articolo 6 – Scrutinio
Alla data prevista, dopo che gli elettori avranno votato, il Presidente del Comitato Elettorale:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti;
3) estrae e conta le schede dalle cassette elettorali, comparando il numero dei votanti con le schede estratte.
Di tutte queste operazioni e delle loro risultanze dovrà essere redatto apposito verbale firmato dall'intero Comitato Elettorale. Compiute le succitate operazioni, il Presidente del Comitato Elettorale:
1) procede allo spoglio dei voti enunciando il nominativo dei candidati ai quali è attribuita la preferenza e passa la scheda ad uno degli scrutatori che prende nota dei voti di preferenza;
2) proclama i voti di preferenza;
3) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei voti relativi sommato a quello dei voti nulli e contestati;
4) pronuncia l'assegnazione dei voti contestati dopo aver sentito la decisione presa a maggioranza del Comitato Elettorale;
5) nel caso di parità di preferenze espresse, prevarrà il candidato avente maggiore anzianità associativa continuata. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore età anagrafica;
6) procede alla formazione dei plichi contenenti le schede.
Di tutte le suddette operazioni, si compila un verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato e da tutti gli scrutatori; quindi il Presidente del Comitato:
1) comunica in via definitiva i risultati delle elezioni indicando la graduatoria dei canditati eletti, il numero delle schede nulle, dei reclami e delle assegnazioni dei voti contestati;
2) il comunicato di cui sopra dovrà essere affisso con tempestività in tutte le bacheche dei posti di lavoro degli associati.
Il Comitato Elettorale provvederà altresì a consegnare alla Presidenza dell'Associazione, in un unico plico sigillato, il materiale elettorale, che sarà custodito dall'Associazione per un periodo di sei mesi.
Ogni associato potrà presentare eventuali reclami scritti entro 5 gg dalla notifica dei risultati.
Articolo 7 – Candidature
Ad ogni Associato con diritto di voto sarà inviato prima delle elezioni un modello redatto dal C.E. per esprimere attraverso la sua firma l’intenzione a candidarsi, con l’impegno di assumere eventuali incarichi per la durata prevista per le cariche associative dallo Statuto, tenendo presente il disposto del terzo comma dell’articolo 28.
Gli Associati che nei tempi e modi previsti dal C.E. avranno dato la loro disponibilità, formeranno le liste elettorali.
Articolo 8 – Referendum
Le fasi procedurali del referendum sono eseguite dal Comitato Elettorale per i Referendum composto dal Collegio dei Probiviri. Il plico contenente le schede deve essere spedito agli associati almeno trenta giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Un membro del Collegio dei Probiviri, scelto dal Presidente dello stesso, assume le funzioni di Segretario e l'altro membro assume le funzioni di scrutatore. il Presidente del seggio, coadiuvato dal Segretario e dallo scrutatore, procede all'apertura delle schede pervenute ed alla annotazione dei voti espressi. Al termine dello spoglio, i risultati devono essere divulgati dal Presidente del Comitato tramite affissione dei risultati nelle bacheche. Nel caso di Referendum, il Presidente del Comitato indica il Presidente, il Segretario e lo scrutatore, scegliendo tra gli associati.